Corte dei
Conti e risarcimento del danno all'immagine della P.A.
di Aldo
Niccoli*
Con
sentenza 79/2005 la Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale
d'Appello, si è pronunciata su di un caso di danno erariale e all'immagine
lamentato dall'Amministrazione finanziaria. Un suo ufficiale ispettivo ha
accettato una somma da un'impresa sulla quale stava conducendo un'ispezione
fiscale, così causando un danno patrimoniale al fisco per minori entrate
tributarie e contemporaneamente un danno all'immagine dell'amministrazione di
appartenenza.
Preliminarmente
va detto che in un caso del genere sussistono contemporaneamente vari tipi di
responsabilità del dipendente pubblico nei confronti dell'Amministrazione
presso cui lavora: vi è una responsabilità di tipo contabile o erariale, per il
danno patrimoniale arrecato all'erario dello Stato; vi è poi una responsabilità
civilistica per danno all'immagine della Pubblica amministrazione; infine, può
configurarsi una responsabilità disciplinare per violazione di norme del
contratto collettivo di lavoro e del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.
Sussiste
poi, nei confronti della collettività, una responsabilità penale (infatti detto
ispettore è stato condannato per corruzione, sanzionata dall'art.319 c.p. per
la percezione di somme collegate ad omissione o ritardo di atto d’ufficio o al
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio).
Va poi
detto che la Corte dei Conti è competente per la valutazione e la
quantificazione non solo del danno erariale costituito dai minori introiti e
dai maggiori costi sostenuti dall'amministrazione a seguito di comportamenti
illeciti di suoi agenti, ma anche di quello conseguente alla perdita di
prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica
dell'amministrazione (cfr. Cass., SS.UU., nn. 5668/1997 e 98/2000). Ciò, anche
se la lesione del danno può dover essere intesa non tanto in senso economico,
ma in senso ampio, ossia comprensivo dei c.d. diritti della personalità, propri
anche delle persone giuridiche.
Tornando
alla sentenza esaminata (che va considerata come un’apripista per altre
successive pronunce, sempre più numerose e tutte sostanzialmente conformi) la
Corte dei Conti ha respinto l'appello del dipendente già condannato in primo
grado, che sosteneva sia la mancata prova del danno patrimoniale all’erario,
sia la mancata prova del danno all'immagine. La Corte, richiamando precedenti
decisioni proprie (Sez. III n. 216 e 242 del 2000, Sez. II n. 365 del 2000 e
Sez. I n. 348 del 2000) e della Cassazione, ha preso le mosse dal fatto noto,
accertato con condanna penale, della percezione di una indebita somma di danaro
collegata allo svolgimento di una verifica fiscale. Pertanto, ha tratto la
ragionevole conseguenza della sussistenza di un danno erariale dal fatto
ritenuto incontestabile che la dazione del danaro rappresenta per
l’imprenditore l’assunzione dei gravi rischi connessi al compimento di un reato
nella prospettiva di un vantaggio indebito e per il pubblico ufficiale la
controprestazione di un atto contrario ai doveri del suo ufficio, ossia
necessariamente la mancata evidenziazione di rilievi che avrebbero portato
all'accertamento di maggiori imposte.
Quanto
poi alla sussistenza del danno subito dall'amministrazione finanziaria, contro l’appello
è stato sostenuto che, al di là di specifiche spese sostenute per contrastare
il singolo episodio di corruzione, la rivalutazione del bene giuridicamente
protetto di cui si discute può essere anche perseguita mediante una «graduale,
assidua, ed inevitabilmente onerosa, opera di miglioramento dei servizi offerti
dall'amministrazione e di perfezionamento dell'efficienza della sua
organizzazione, in modo da riconquistare la fiducia dei cittadini».
Nel
caso di specie, sussistevano poi tutti gli elementi sintomatici elaborati dalla
giurisprudenza contabile per l'individuazione del danno in discussione
(oggettivi, legati alla gravità del reato ed alla risonanza dei fatti nel
contesto associativo e soggettivi, connessi alle delicate funzioni svolte dall'appellante),
ed erano stati prodotti oltre 37 articoli di stampa come prova della lesione
all'immagine dell'ente pubblico collegata alla commissione di un reato.
Provata
la sussistenza del danno all'immagine, la Corte ha verificato se da esso fosse
derivato un nocumento monetizzabile e come quantificarlo. Ha richiamato perciò
la sua precedente sentenza n. 49/2004, in cui si era rilevato che la Cassazione
(sentt. nn. 8827 e 8828/2003) aveva dato una lettura costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere in esso ogni danno non
patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, tra cui il
danno cd. esistenziale derivante dalla lesione di interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona stessa
(anche giuridica, cfr, sent. 2367/00). Le citate sentenze avevano poi
chiarito che «nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse
costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia
praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela,
ed una tutela minima non é assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si
risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (cfr. Corte costituzionale,
sentt. 184/86 e 233/2003)».
In
merito alla quantificazione, la sentenza n. 10/QM/2003 delle SS.RR. della Corte
dei Conti aveva già affermato che si può fare riferimento, oltre che alle spese
di ripristino già sostenute, a quelle ancora da sostenere, in quanto il danno
esistenziale è un pregiudizio che si proietta nel futuro. In quest'ultimo caso,
la valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove, anche
presuntive od indiziarie, tra cui le conseguenze negative che, per dato di
comune esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo
dell'immagine. Ciò, oltre la possibilità di ricorrere a parametri di
quantificazione rimessi alla discrezionalità del giudice e diversi da quelli
desumibili dalle spese (sostenute o da sostenere) per il ripristino
dell'immagine.
Pertanto,
la valutazione del danno, effettuata in via equitativa dal giudice di primo
grado, è stata ritenuta corretta (anzi riduttiva), per cui l’appello è stato
respinto.
*Funzionario del Ministero Giustizia – Archivi Notarili e
Arbitro unico dell’impiego pubblico