Corte dei Conti e risarcimento del danno all'immagine della P.A.

di Aldo Niccoli*

Con sentenza 79/2005 la Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello, si è pronunciata su di un caso di danno erariale e all'immagine lamentato dall'Amministrazione finanziaria. Un suo ufficiale ispettivo ha accettato una somma da un'impresa sulla quale stava conducendo un'ispezione fiscale, così causando un danno patrimoniale al fisco per minori entrate tributarie e contemporaneamente un danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza.

Preliminarmente va detto che in un caso del genere sussistono contemporaneamente vari tipi di responsabilità del dipendente pubblico nei confronti dell'Amministrazione presso cui lavora: vi è una responsabilità di tipo contabile o erariale, per il danno patrimoniale arrecato all'erario dello Stato; vi è poi una responsabilità civilistica per danno all'immagine della Pubblica amministrazione; infine, può configurarsi una responsabilità disciplinare per violazione di norme del contratto collettivo di lavoro e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Sussiste poi, nei confronti della collettività, una responsabilità penale (infatti detto ispettore è stato condannato per corruzione, sanzionata dall'art.319 c.p. per la percezione di somme collegate ad omissione o ritardo di atto d’ufficio o al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio).

Va poi detto che la Corte dei Conti è competente per la valutazione e la quantificazione non solo del danno erariale costituito dai minori introiti e dai maggiori costi sostenuti dall'amministrazione a seguito di comportamenti illeciti di suoi agenti, ma anche di quello conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica dell'amministrazione (cfr. Cass., SS.UU., nn. 5668/1997 e 98/2000). Ciò, anche se la lesione del danno può dover essere intesa non tanto in senso economico, ma in senso ampio, ossia comprensivo dei c.d. diritti della personalità, propri anche delle persone giuridiche.

Tornando alla sentenza esaminata (che va considerata come un’apripista per altre successive pronunce, sempre più numerose e tutte sostanzialmente conformi) la Corte dei Conti ha respinto l'appello del dipendente già condannato in primo grado, che sosteneva sia la mancata prova del danno patrimoniale all’erario, sia la mancata prova del danno all'immagine. La Corte, richiamando precedenti decisioni proprie (Sez. III n. 216 e 242 del 2000, Sez. II n. 365 del 2000 e Sez. I n. 348 del 2000) e della Cassazione, ha preso le mosse dal fatto noto, accertato con condanna penale, della percezione di una indebita somma di danaro collegata allo svolgimento di una verifica fiscale. Pertanto, ha tratto la ragionevole conseguenza della sussistenza di un danno erariale dal fatto ritenuto incontestabile che la dazione del danaro rappresenta per l’imprenditore l’assunzione dei gravi rischi connessi al compimento di un reato nella prospettiva di un vantaggio indebito e per il pubblico ufficiale la controprestazione di un atto contrario ai doveri del suo ufficio, ossia necessariamente la mancata evidenziazione di rilievi che avrebbero portato all'accertamento di maggiori imposte.

Quanto poi alla sussistenza del danno subito dall'amministrazione finanziaria, contro l’appello è stato sostenuto che, al di là di specifiche spese sostenute per contrastare il singolo episodio di corruzione, la rivalutazione del bene giuridicamente protetto di cui si discute può essere anche perseguita mediante una «graduale, assidua, ed inevitabilmente onerosa, opera di miglioramento dei servizi offerti dall'amministrazione e di perfezionamento dell'efficienza della sua organizzazione, in modo da riconquistare la fiducia dei cittadini».

Nel caso di specie, sussistevano poi tutti gli elementi sintomatici elaborati dalla giurisprudenza contabile per l'individuazione del danno in discussione (oggettivi, legati alla gravità del reato ed alla risonanza dei fatti nel contesto associativo e soggettivi, connessi alle delicate funzioni svolte dall'appellante), ed erano stati prodotti oltre 37 articoli di stampa come prova della lesione all'immagine dell'ente pubblico collegata alla commissione di un reato.

Provata la sussistenza del danno all'immagine, la Corte ha verificato se da esso fosse derivato un nocumento monetizzabile e come quantificarlo. Ha richiamato perciò la sua precedente sentenza n. 49/2004, in cui si era rilevato che la Cassazione (sentt. nn. 8827 e 8828/2003) aveva dato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere in esso ogni danno non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, tra cui il danno cd. esistenziale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona stessa  (anche giuridica, cfr, sent. 2367/00). Le citate sentenze avevano poi chiarito che «nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non é assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (cfr. Corte costituzionale, sentt. 184/86 e 233/2003)».

In merito alla quantificazione, la sentenza n. 10/QM/2003 delle SS.RR. della Corte dei Conti aveva già affermato che si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino già sostenute, a quelle ancora da sostenere, in quanto il danno esistenziale è un pregiudizio che si proietta nel futuro. In quest'ultimo caso, la valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove, anche presuntive od indiziarie, tra cui le conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo dell'immagine. Ciò, oltre la possibilità di ricorrere a parametri di quantificazione rimessi alla discrezionalità del giudice e diversi da quelli desumibili dalle spese (sostenute o da sostenere) per il ripristino dell'immagine.

Pertanto, la valutazione del danno, effettuata in via equitativa dal giudice di primo grado, è stata ritenuta corretta (anzi riduttiva), per cui l’appello è stato respinto.

 

*Funzionario del Ministero Giustizia – Archivi Notarili e Arbitro unico dell’impiego pubblico